Cos'è il whistleblowing e chi è un whistleblower?
Il whistleblowing è l’istituto che tutela colui che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.
Il procedimento amministrativo di whistleblowing definisce e regolamenta le procedure atte a proteggere e tutelare l'anonimato dei segnalatori e ad incentivare la segnalazione degli illeciti.
Il whistleblower è il soggetto che individua un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo al responsabile anticorruzione o ad un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblower svolge un ruolo di interesse pubblico, in quanto dà conoscenza, se possibile tempestiva, alla comunità o all'ente di appartenenza, di problemi o pericoli legati agli illeciti segnalati.
Come sono regolamentate in Italia le segnalazioni?
Il Whistleblowing è regolamentato dal D.lgs. n. 24/2023 sul Whistleblowing nel quale è prevista la tutela per il lavoratore – dipendente pubblico e privato – che segnali la commissione di un illecito o irregolarità ai soggetti preposti (whistleblowing), proteggendolo contro le eventuali ritorsioni da parte di colleghi o superiori.
Quali fatti o atti possono essere oggetto di una segnalazione?
Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing.
La segnalazione di illecito può avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Asc Insieme (Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia) di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto di lavoro pubblico e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; può avere ad oggetto, inoltre, atti od omissioni riguardanti il mercato interno o che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea nonché illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali afferenti gli appalti.
La segnalazione di illecito NON può avere ad oggetto:
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contestazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate;
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violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea;
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violazioni in materia di sicurezza, di appalti in materia di difesa e sicurezza, informazioni classificate, protezione del segreto professionale forense, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
Chi è preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni?
La norma indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., «riferisca al proprio superiore gerarchico». L'Autorità Anticorruzione nell'interpretare il disposto normativo indica che "si deve tener conto anzitutto del fatto che, a livello amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.
Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare quanto previsto dalla sezione "Rischi corruttivi" del Piano Integrato Attività Oranizzazione (PIAO), pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.
Come vengono trattate le segnalazioni di utenti non provvisti di credenziali (segnalazioni anonime)?
È da rilevare che la norma prevede la riservatezza e non l'anonimato. Il pubblico dipendente o collaboratore o chiunque voglia segnalare un illecito deve quindi dichiarare le proprie generalità che saranno mantenute riservate.
La piattaforma in ogni caso consente una modalità di segnalazione che non prevede la registrazione (modalità anonima), ma è bene specificare che le modalità di ricezione e la gestione di queste segnalazioni, se non supportate dalla manifestazione della propria identità e da prove certe, hanno trattamenti e prevedono tutele diverse rispetto a quelle specificamente previste dalla legge sul whistleblowing.
La modalità di segnalazione senza previa registrazione è infatti prevista anche da ANAC all'interno delle Linee Guida approvate con deliberazione n. 311 del 12/7/2023, che inoltre dispongono: Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.
Il responsabile anticorruzione manterrà riservate le segnalazioni nel rispetto del quadro normativo e valuterà l'opportunità di procedere alla verifica delle stesse, se sufficientemente dettagliate, adeguatamente circostanziate e se riguardano fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri.
Come viene gestita l'identità del mittente della segnalazione?
Le segnalazioni e l'identità del pubblico dipendente che effettua una segnalazione sono altamente riservate. Il software, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è pertanto concessa esclusivamente al responsabile della prevenzione e corruzione tramite stretta procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della motivazione.
Il software registra tutte le attività e gli accessi, incluso l'accesso motivato all'identità del segnalante da parte del responsabile anticorruzione.
Il software genera inoltre l'impronta del messaggio che viene inviata via mail o pec al segnalante al fine di garantire che le segnalazioni inoltrate siano inalterate e non modificabili.
Dal punto di vista informatico è quindi garantita l'assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza.
Perchè il software Whistleblowing? Le segnalazioni di reati non dovrebbero essere fatte alla magistratura?
In primis perchè è un obbligo normativo. Inoltre non tutti i reati sono penalmente rilevanti e denunciabili alla magistratura. Denunciare alla magistratura implica che l'attività illecita sia già stata compiuta e vengono a mancare dunque i presupposti della prevenzione.
Lo scopo principale del whistleblowing è infatti quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente e dare la possibilità di segnalare un illecito con uno strumento altamente sicuro e riservato.
Diversi illeciti prevedono inoltre un intervento disciplinare cautelativo che la pubblica amministrazione deve intraprendere congiuntamente alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.